L’accordo ristrutturazione del debito è uno strumento giuridico‐economico mirato per l’imprenditore che versa in condizioni di crisi, volto a ridefinire gli obblighi debitori con i creditori sotto l’egida del tribunale. Esso consente di evitare il fallimento attraverso un piano strutturato che contempli pagamento, dilazioni o riduzioni, nel rispetto della normativa vigente. Vediamo come si articola un piano di ristrutturazione del debito.
Cosa sono gli accordi di ristrutturazione del debito
L’accordo di ristrutturazione del debito è una procedura disciplinata dall’art. 182-bis della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), recentemente integrata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII – D.Lgs. 14/2019), che consente all’imprenditore in stato di crisi o insolvenza di proporre ai creditori un piano per rientrare gradualmente dalle passività.
Il piano può prevedere dilazioni, rateizzazioni, modifiche nei termini di pagamento, talvolta anche sconti sui tassi o ridefinizione delle garanzie, purché sia garante di veridicità dei dati aziendali e di attuabilità concreta.
Definizione e finalità dello strumento
L’accordo di ristrutturazione del debito mira a rilanciare l’attività economica del debitore, consentendo la prosecuzione dell’impresa anziché la sua liquidazione, e a tutelare i creditori garantendo che chi non partecipa all’accordo (creditori estranei) sia soddisfatto integralmente nei termini stabiliti.
La finalità è duplice, ovvero preservare la continuità aziendale e contenere i danni patrimoniali derivanti da azioni esecutive, rafforzando in tal modo la stabilità economica del soggetto in crisi.
Differenze con il concordato preventivo
Questo tipo di accordo si distingue dal concordato preventivo per alcune caratteristiche determinanti.
Il concordato preventivo (disciplinato nel CCII) richiede una procedura concorsuale più ampia, coinvolgendo maggioranze qualificate di creditori, nomina di organi quali commissari o giudici delegati, controllo giudiziario più rigoroso sull’attività dell’impresa.
Al contrario, nell’accordo di ristrutturazione si tratta inizialmente di negoziazione privata tra debitore e creditori, con la possibilità di raggiungere l’omologazione da parte del tribunale una volta rispettati i requisiti statutari. Oltremodo, il concordato può prevedere delle forme liquidatorie o in continuità, mentre l’accordo di ristrutturazione del debito è pensato per mantenere l’operatività del debitore.
Tipologie di accordi di ristrutturazione
Il legislatore ha previsto diverse tipologie di accordo ristrutturazione del debito per rispondere a diverse condizioni dell’impresa:
- accordo ordinario: richiede il consenso di almeno il 60% dei crediti (creditori aderenti) e soddisfa la normativa classica dell’art. 182-bis L.F;
- accordo agevolato: introdotto dall’art. 60 del CCII, con soglia ridotta al 30% dei creditori in assenza di richiesta di misure protettive;
- accordo a efficacia estesa: disciplinato dall’art. 61 CCII, permette che l’accordo condizioni anche creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee, sempre che la maggioranza qualificata nella categoria sia raggiunta e che siano rispettati i limiti di trattamento minimo, equivalenza rispetto alla liquidazione giudiziale (best interest test).
Requisiti e condizioni per accedere
L’applicazione comporta il rispetto di requisiti soggettivi, oggettivi e procedurali ben definiti dal codice normativo italiano.
Nel dettaglio, l’imprenditore deve versare in uno stato di crisi o insolvenza. Lo stato di crisi è definito nel CCII come la situazione in cui il debitore prospetta che nei successivi dodici mesi non potrà adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni a causa di flussi di cassa inadeguati. Lo stato di insolvenza, invece, è già la condizione in cui il debitore non riesce a onorare i debiti scaduti.
Deve inoltre essere soddisfatto il requisito soggettivo: possono presentare domanda coloro che sono soggetti non fallibili (piccoli imprenditori, enti pubblici, imprenditore agricolo quando applicabile) secondo le disposizioni dell’art. 2221 c.c. e la normativa connessa.
Soggetti che possono richiedere l’accordo
I soggetti legittimati includono imprenditori commerciali, artigiani, imprese agricole (nei casi previsti), e enti pubblici economici nei limiti della normativa. Devono essere soggetti non fallibili oppure, se fallibili, aderire alle condizioni del CCII. Inoltre, il debitore deve avere i requisiti dimensionali prescritti dalla legge, e il suo patrimonio, passività, e struttura aziendale devono essere tali da rendere possibile la negoziazione con creditori in numero significativo.
Stato di crisi e documentazione necessaria
Per accedere all’accordo di ristrutturazione del debito, è obbligatorio che il debitore presenti al tribunale la documentazione prescritta dall’art. 161 L.Fall. (o corrispondente nel CCII), oltre a una relazione redatta da un professionista indipendente con i requisiti ex art. 67 comma 3 lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità del piano. Questo con riferimento alla capacità del debitore di garantire il pagamento integrale dei creditori estranei, entro 120 giorni per crediti scaduti o alla loro scadenza, se non ancora maturati al momento dell’omologazione.
Contenuto e modalità dell’accordo
Un piano di ristrutturazione del debito deve essere articolato in modo preciso, riportando l’elenco dei creditori, la quantificazione del debito, le modalità di pagamento proposte, le eventuali riduzioni o modifiche contrattuali, le garanzie offerte, nonché un cronoprogramma finanziario che dimostri la sostenibilità del piano.
La modalità dell’accordo prevede la negoziazione con i creditori aderenti, la redazione della proposta, il deposito al tribunale competente dell’istanza di omologazione (in base all’art. 182-bis L.F.) con la relazione attestante quanto sopra, e la pubblicazione nel Registro delle Imprese.
Procedimento di omologazione
Il tribunale, ricevuta l’istanza, valuta che siano rispettati i requisiti di legge (percentuale dei creditori, veridicità, fattibilità, pagamento dei creditori estranei nei termini, documentazione richiesta).
Se non ci sono opposizioni da creditori estranei, o altri interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione, il tribunale può omologare l’accordo tramite decreto motivato in camera di consiglio.
Vantaggi e protezioni offerte
L’accordo di ristrutturazione del debito offre numerose protezioni sia al debitore che ai creditori, purché esso venga omologato e rispettato.
Un vantaggio primario è la sospensione delle azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore per obbligazioni sorte prima della pubblicazione dell’accordo, per un periodo limitato (sessanta giorni) che offre tempo utile per portare a termine l’omologazione. Ciò consente al debitore di operare senza il rischio immediato di incorrere in sequestri o pignoramenti, che potrebbero compromettere la continuità aziendale.
Continuità aziendale e salvaguardia occupazionale
Un’altra protezione importante riguarda la possibilità di garantire la prosecuzione dell’attività d’impresa. Mantenendo l’operatività, l’azienda può continuare a generare ricavi, soddisfare obbligazioni correnti e salvaguardare i posti di lavoro. Un aspetto atto a evitare effetti sociali negativi derivanti dalla perdita di competenze o dal licenziamento massivo.
Rischi e conseguenze del mancato rispetto
Se il debitore non rispetta gli obblighi assunti con il suo piano di ristrutturazione del debito, le conseguenze possono essere severe. L’omologazione può essere revocata o essere dichiarata inefficace, con conseguente esposizione del debitore a misure esecutive e pignoramenti da parte dei creditori. Oltremodo, la perdita dei vantaggi legali ottenuti (sospensione delle azioni, azioni protettive) può generare un peggioramento della situazione finanziaria.
L’art. 182-bis L.F. stabilisce che i creditori estranei debbano essere soddisfatti entro certi termini: il mancato adempimento di tali obblighi rende l’accordo non conforme e costituisce motivo di opposizione, o rifiuto, di omologazione.
Un ulteriore rischio è che l’azienda incorra in responsabilità per false attestazioni o omissioni nella documentazione presentata, sia del debitore che del professionista attestatore, con conseguenti impatti reputazionali e patrimoniali.
