La digitalizzazione sta cambiando profondamente le dinamiche del credito al consumo.
Il legislatore europeo è intervenuto approntando una delle evoluzioni più significative della sua storia: quella che ruota attorno alla cosiddetta direttiva CCD2, la Direttiva Europea sul Credito ai Consumatori il cui nome ufficiale è Direttiva (UE) 2023/2025.
Anche il legislatore italiano si è attivato per il suo recepimento, a fronte di un piano progressivo approntato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che riguarda soprattutto la valutazione del merito creditizio e l’uso delle nuove tecnologie digitali.
La CCD2 nasce del resto con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori, promuovere una valutazione del merito creditizio più responsabile e strumenti più idonei per le soluzioni del digital lending, tra cui il Buy Now Pay Later (BNPL).
In questo scenario, per le realtà creditizie poter contare su informazioni affidabili diventa essenziale. Il Sistema di Informazioni Creditizie di Experian rappresenta tra i SIC più efficaci per gli operatori, che possono così contare su una base di dati completa e solida, proficua per un processo di decision making consapevole.
CCD2 e credito al consumo: cosa cambia davvero
L’introduzione della CCD2 porta con sé un ampliamento del perimetro oggetto di disciplina per quanto concerne il credito al consumo, in linea con le nuove modalità del digital lending, in costante ascesa negli ultimi anni.
La normativa interviene inoltre sui criteri di valutazione del merito creditizio, promuovendo un approccio maggiormente orientato alla sostenibilità del rimborso e alla prevenzione del sovraindebitamento. Vediamo le principali novità.
Perimetro ampliato, piccoli importi e BNPL nel nuovo quadro normativo
La CCD2 è una normativa europea che si pone come aggiornamento di quanto disposto rispetto al credito al consumo, non solo a fronte della diffusione di nuovi strumenti digitali, ma anche di modalità di finanziamento sempre più diversificate.
Tra le novità più interessanti troviamo l’ampliamento del perimetro di applicazione della normativa, che interessa la regolamentazione dei finanziamenti con importi contenuti come quelli del BNPL; il tetto massimo è stato stabilito a 100mila euro.
Specifichiamo che la CCD2 riguarda soltanto il credito ai privati (e non quello alle imprese): soltanto il B2C (e non il B2B). Il credito immobiliare non è anch’esso oggetto di disciplina così come non lo sono gli importi sopra i 100mila euro.
Merito creditizio: dal “credito facile” al credito sostenibile
La CCD2 ha cambiato il modo stesso di intendere il merito creditizio, la cui valutazione diventa centrale per verificare se il finanziamento appare realmente sostenibile per il consumatore, anche per importi fino a poco tempo prima non considerati.
Le valutazioni vengono effettuate nell’interesse di entrambe le parti: da un lato l’intermediario, chiamato a contenere il rischio di credito; dall’altro il consumatore, che deve poter accedere esclusivamente a finanziamenti compatibili con la propria situazione economica.
Viene così superato un approccio orientato prevalentemente alla valutazione del rischio per il finanziatore.
Valutazione più strutturata, documentata e responsabile del rimborso
Il cambiamento introdotto dalla CCD2 si riflette direttamente sulle modalità con cui viene effettuata la valutazione del merito creditizio, introducendo criteri più strutturati per la raccolta e l’utilizzo delle informazioni.
La direttiva richiede infatti che gli operatori basino la propria analisi su informazioni accurate e coerenti con la situazione del consumatore e del credito richiesto.
La CCD2 implica dunque una valutazione del merito creditizio adeguatamente documentata e supportata da dati affidabili, raccolti prima della concessione del credito. Le informazioni devono risultare pertinenti rispetto al singolo caso, evitando sia richieste eccessive, sia valutazioni basate su dati insufficienti
Affordability, prevenzione del sovraindebitamento e superamento delle logiche commerciali
Tra gli aspetti maggiormente innovativi della CCD2 vi è l’introduzione del principio di affordability, secondo cui la concessione del credito deve essere preceduta da una verifica della concreta capacità del consumatore di sostenere il rimborso nel tempo.
È in quest’ottica che la valutazione del merito creditizio assume una funzione che va oltre la sola gestione del rischio per l’intermediario, contribuendo a prevenire situazioni di sovraindebitamento e favorendo un accesso al credito realmente sostenibile.
La Direttiva CCD2 supera così l’approccio tradizionale orientato prevalentemente a finalità commerciali: chiarisce infatti che l’analisi creditizia non può essere effettuata con l’obiettivo di favorire la concessione del finanziamento, ma deve perseguire la tutela del consumatore attraverso un’analisi obiettiva della sua capacità di rimborso.
I dati al centro della nuova valutazione del merito creditizio
La CCD2 è una direttiva che attribuisce un ruolo sempre più centrale alla qualità delle informazioni utilizzate nella valutazione del merito creditizio. Per questo assumono particolare rilevanza le diverse fonti informative a disposizione degli operatori.
Uso di informazioni accurate da SIC, Centrale Rischi e altre fonti affidabili
Per effettuare una valutazione del merito creditizio completa e coerente con i principi della CCD2, gli operatori possono fare riferimento a diverse fonti informative. Ecco quelle più rilevanti:
- Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC): raccolgono dati sulla storia creditizia del consumatore e sull’andamento dei finanziamenti;
- Centrale dei Rischi della Banca d’Italia: serve soprattutto per integrare le informazioni relative alle esposizioni creditizie;
- altre fonti informative: si tratta delle informazioni fornite dal consumatore e, ove previsto dalla normativa, dei dati ricavati dall’Open Banking (disciplinati dalla PSD2).
BNPL, decisioni automatizzate e diritti del consumatore
L’estensione della CCD2 al Buy Now Pay Later rappresenta una delle novità più significative della direttiva.
Parallelamente, la normativa introduce maggiori tutele per il consumatore anche quando la valutazione del merito creditizio si avvale di processi automatizzati, rafforzando gli obblighi di trasparenza e il diritto a ricevere informazioni chiare prima della conclusione del contratto.
Il legislatore europeo si è mosso, del resto, con l’obiettivo di favorire un utilizzo più consapevole del credito digitale e ridurre il rischio di sovraindebitamento: una logica confermata per il BNPL.
Come la CCD2 disciplina il BNPL e le dilazioni di pagamento digitali
Prima della CCD2 molte formule di Buy Now Pay Later erano considerate esenti dalla disciplina sul credito ai consumatori perché erano a costo zero: nessun interesse e nessuna commissione per il consumatore.
Con la nuova normativa la gratuità non basta a escluderne l’applicazione. Ciò significa che se il pagamento rateale è gestito da un soggetto terzo (ad esempio un operatore di BNPL che finanzia l’acquisto), quel contratto viene considerato a tutti gli effetti credito al consumo, anche se il consumatore non paga gli interessi.
Questo meccanismo vale in tutti i casi tranne uno: quando è il venditore a concedere una dilazione di pagamento, senza interessi né commissioni e senza coinvolgere una società finanziaria, a fronte di un rimborso molto rapido.
Alla luce di queste novità, per gli operatori poter contare sulle soluzioni di BNPL di Experian consente di disporre di strumenti utili e mirati per reperire e integrare le informazioni a supporto della valutazione del merito creditizio.
Un approccio che fa leva su dati affidabili e coerenti con le esigenze del credito digitale e con i principi introdotti dalla CCD2, di supporto per offrire un’esperienza ancora più immediata e semplice ai clienti, con una maggiore tutela dal rischio di credito e di frode.
